Cos’è il fondo patrimoniale?
E’ un istituto giuridico con il quale vengono destinati uno o più beni (e i relativi frutti) ai bisogni della famiglia, cioè a quei bisogni indispensabili alla vita familiare e quelli diretti al pieno mantenimento e sviluppo della stessa (es. costi per l’abitazione, vestiario, cure mediche, istruzione, mantenimento dei figli ecc); si tratta, quindi, di un patrimonio separato, esclusivamente destinato al raggiungimento dello scopo appena detto.
Chi può farlo e come si fa?
Può essere costituito alternativamente da:
- i coniugi o gli uniti civilmente; in queste ipotesi il fondo patrimoniale verrà costituito per atto pubblico, quindi da stipulare davanti ad un notaio alla presenza di due testimoni.
- un terzo; in questo caso potrà essere costituito anche mediante testamento pubblico, olografo, segreto nonché testamenti speciali (possibile link di collegamento con articoli su tipi di testamento). Trattandosi di un negozio trilaterale, richiederà l’accettazione da parte dei coniugi o degli uniti civilmente con atto pubblico posteriore.
Non possono invece farlo i conviventi more uxorio o le persone non coniugate.
Affinché sia opponibile a terzi
- la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti devono essere annotati a margine dell’atto di matrimonio;
- nel caso di beni immobili o mobili registrati, l’atto costitutivo del fondo patrimoniale deve essere anche trascritto nei registri immobiliari.
Qual è l’oggetto?
Può consistere esclusivamente in:
- beni immobili
- beni mobili iscritti in pubblici registri (navi, galleggianti, aeromobili e autoveicoli)
- titoli di credito, in quanto beni fruttiferi, che devono essere resi nominativi (es. azioni societarie)
Quando può essere fatto?
In costanza di matrimonio o unione. Viene data la possibilità anche di costituirlo prima del vincolo coniugale o unionale ma in tal caso l’atto costitutivo del fondo patrimoniale sarà sottoposto alla condizione della celebrazione del matrimonio o dell’unione.
Quali sono gli effetti del fondo patrimoniale?
Con la costituzione del fondo si produce l’effetto di limitare la disponibilità del bene da parte:
- del proprietario che può disporne limitatamente al fine di tutelare i bisogni della famiglia;
- dei terzi creditori che non possono escutere i beni del fondo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Bisogna però fare attenzione: questo non significa che i beni non possano mai essere aggrediti dai creditori perché l’esecuzione sui beni del fondo (e sui relativi frutti) può avere luogo quando i debiti siano stati contratti per scopi connessi alle esigenze della famiglia. E la giurisprudenza nel corso del tempo (da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/02/2020, n. 5017) ha sempre più ampliato questa categoria con la conseguenza che, ad oggi, non vengono considerati bisogni della famiglia solamente alcuni beni, tra cui:
- le spese relative ai beni personali di ciascun componente la famiglia;
- le obbligazioni assunte prima del matrimonio;
- le esigenze non di prima necessità o caratterizzate da intenti meramente speculativi;
- i debiti derivanti da attività illecita o il pagamento di debiti da gioco.
Quali sono le regole di amministrazione?
l’amministrazione del fondo, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sui beni, avviene secondo le disposizioni sulla comunione legale, e dunque spetta ai coniugi:
- disgiuntamente a entrambi, per gli atti di ordinaria amministrazione;
- congiuntamente, se non diversamente stabilito nell’atto di costituzione, per gli atti di straordinaria amministrazione.
Regole particolari vigono per gli atti che rivestono particolare importanza, elencati all’art. 169 c.c. (alienazione, dazione di ipoteca e di pegno o comunque di vincolo dei beni del fondo patrimoniale), i quali potranno compiersi solo al ricorrere delle seguenti condizioni:
- nei casi di necessità e utilità evidenti;
- con il consenso di entrambi i coniugi;
- se vi sono figli minori, con l’autorizzazione del giudice. A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha tuttavia stabilito che, anche in presenza di figli minori, al momento dell’atto costitutivo si può consentire che i beni facenti parte del fondo patrimoniale vengano alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza l’autorizzazione del giudice. (da ultimo, Cass. civ., Ordinanza, 04/09/2019, n. 22069).
Può essere modificato il fondo patrimoniale?
Una volta costituito, il fondo può essere modificato e le modifiche possono riguardare:
- le regole di amministrazione del fondo: in tal caso è richiesto il consenso delle persone che sono state parti nell’atto costitutivo;
- i beni che lo compongono: le variazioni possono consistere in aggiunte o diminuzioni di beni e sono soggette alle regole di amministrazione del fondo.
Nei casi in cui si intenda procedere ad una delle modifiche sopradette, sarà necessario recarsi nuovamente dal Notaio innanzi al quale si è costituito il fondo.
Quando cessa?
Costituiscono cause di cessazione del fondo patrimoniale:
- lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione;
- una convenzione matrimoniale che revochi il fondo patrimoniale.
Vi è però una particolare ipotesi di sopravvivenza del fondo: in presenza di figli minori, infatti, il fondo dura fino a quando il figlio più piccolo diviene maggiorenne; in tal caso il giudice ordinario può stabilire regole per l’amministrazione del fondo e, considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli può anche attribuire ai figli una quota dei beni dello stesso.
Come viene tassato il fondo patrimoniale?
Si deve distinguere:
- Imposte dirette: i redditi dei beni conferiti sono tassati al 50% per ciascuno dei coniugi o uniti civilmente;
- Imposte indirette: l’atto di costituzione del fondo patrimoniale può determinare l’obbligo di corrispondere le imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro ed, in taluni casi, le imposte ipotecaria e catastale. In particolare:
- Le imposte sulle successioni e donazioni si applicano se vi è trasferimento di beni, con aliquote e franchigie variabili a seconda del beneficiario;
- L’imposta di Registro nonché le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa se non vi è trasferimento di proprietà.
Per quanto riguarda, infine, l’imposta municipale, essa rimane a carico del proprietario dell’immobile conferito nel fondo, salvo esenzioni per l’abitazione principale.
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