Successioni e Donazioni

Cosa succede quando un nostro caro viene a mancare?

Se la persona disponeva di beni immobili (fabbricati e terreni), liquidità (conti correnti, libretti di risparmio, titoli ecc), aziende, società ecc., bisognerà provvedere alla successione dell’intero patrimonio.

Se il defunto non ha lasciato testamento, si parla di successione legittima (regolata esclusivamente dalla legge), altrimenti si parla di successione testamentaria.

La successione risulterà in parte testamentaria ed in parte legittima nel caso in cui esista un testamento con il quale il testatore non abbia disposto dell’intero patrimonio.

Nel caso in cui in una successione siano presenti elementi di internazionalità (ad esempio: il defunto possedeva beni in più Stati oppure viveva in uno stato diverso da quello di origine oppure i suoi eredi risiedono in un altro paese) si parla di successione transfrontaliera.

La dichiarazione di successione può essere presentata entro un anno dal decesso all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per l’ultimo domicilio del defunto da uno degli eredi, da un legale rappresentante oppure da un curatore dell’eredità giacente indicato dal testatore.

È possibile presentare la successione anche dopo l’anno dal decesso ma, in questo caso, verrà applicata una sanzione che è variabile nei successivi cinque anni.

La dichiarazione di successione serve per il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, nonché dell’eventuale imposta sulle successioni. È l’adempimento fiscale imprescindibile per poter poi disporre dei beni, facenti parte dell’eredità.

Gli eredi legittimi, ossia i soggetti che sono chiamati per legge alla successione del defunto, sono: il coniuge superstite ed i figli del defunto, nonché i discendenti di quelli tra i figli del defunto, che abbiano rinunciato all’eredità o che siano morti prima del defunto.

In mancanza di figli del defunto e di loro discendenti, sono chiamati per legge alla successione del defunto: il coniuge superstite, i fratelli del defunto e gli ascendenti del defunto.

La legge prevede una quota di eredità riservata ai legittimari detta quota di legittima e una quota di eredità di cui il testatore può disporre liberamente. Esiste quindi un limite al potere di disporre dei propri beni e, se questo non viene rispettato, il legittimario può impugnare il testamento per renderlo inefficace ovviamente limitatamente alle disposizioni che ledono la sua quota di legittima.

I legittimari possono far valere i loro diritti entro 10 anni dalla morte della persona.

Nel caso in cui, dopo aver presentato la dichiarazione di successione, si scoprisse che il defunto era titolare di altri beni, è possibile rivolgersi al notaio che studierà nuovamente la pratica e presenterà una successione sostitutiva.

Se sei in possesso di un testamento olografo, ossia scritto a mano dal defunto, portalo in studio. Il notaio verificherà se il testamento ha tutti i requisiti formali di validità (autografia, data e sottoscrizione) e procederà alla pubblicazione del testamento per renderlo efficace.

E’ prassi diffusa che i cittadini depositino fiduciariamente presso un Notaio il proprio testamento olografo; in tal caso gli stessi possono autorizzare il Notaio a procedere alla trascrizione del testamento in un Registro di recente istituzione (il c.d. Registro Volontario dei Testamenti Olografi, realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato), prestando il consenso relativo e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Il Notaio annoterà sul Registro le sole informazioni relative al testamento ricevuto in deposito fiduciario, quali: i dati anagrafici del testatore; la data di redazione del testamento olografo; la data del deposito fiduciario, rilasciando al testatore ricevuta del deposito.

I congiunti o le altre persone interessate in possesso di un certificato di morte del testatore, possono rivolgersi a un qualsiasi Notaio in Italia richiedendogli di effettuare la ricerca su tale Registro del testamento a cui sono interessati.

Un testamento, indipendentemente dal tipo, olografo, pubblico o segreto, può essere impugnato, per:

  • Invalidità (nullità o annullabilità) da chiunque ne abbia interesse per gravi difetti di forma (es: mancanza dell’autografia nel testamento olografo) o per incapacità di intendere o volere;
  • Lesione di legittima dai soli legittimari (entro 10 anni dal decesso).

I beni dovranno essere stimati da un perito estimatore certificato. Rivolgiti a noi per capire se questi beni devono essere inseriti o meno nella successione.

Se il patrimonio ereditario è importante la consulenza del notaio è fondamentale.

In questo caso si applica il diritto nazionale dell’ultimo paese dell’Unione Europea in cui si trovava la residenza abituale del defunto al momento della morte, a meno che il defunto non abbia disposto che la legge applicabile alla sua successione debba essere quella dello Stato di cui ha la cittadinanza.

Se il defunto aveva la cittadinanza di più paesi, egli potrà aver scelto la legislazione di uno di questi. Questa scelta deve essere stata espressa in modo esplicito e chiaro in un testamento o in una dichiarazione avente la forma di una disposizione a causa di morte.

La validità dell’atto con cui è stata fatta questa scelta, è disciplinata dalla stessa legge dello stato che il defunto aveva scelto per regolare la sua successione ereditaria.

Il Consiglio dei Notariati d’Europa (CNUE), con il supporto della Commissione Europea, ha creato il sito www.successions-europe.eu nelle lingue ufficiali dei paesi membri dell’Unione europea, dove puoi trovare tutte le informazioni legate ad una successione, in qualsiasi paese europeo essa si svolga.

Per acquistare per successione un’eredità, bisogna accettarla totalmente.

Il chiamato all’eredità, che accetta l’eredità, diventa erede e subentra al defunto anche nei debiti.

L’accettazione di eredità può essere espressa ossia dichiarata formalmente in un atto pubblico innanzi ad un notaio o in una scrittura privata autenticata, oppure tacita, cioè desumibile da uno o più comportamenti che presuppongono la volontà di accettare l’eredità (per esempio la vendita di un bene facente parte dell’eredità).

È possibile accettare con beneficio di inventario (obbligatorio in caso di eredi minori, incapaci o di persone giuridiche) per poter rispondere dei debiti del defunto solo entro i limiti di quanto ricevuto in eredità, in modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio personale.

Se sei a conoscenza che ha sottoscritto un testamento pubblico o segreto, ma non sai presso quale notaio è stato depositato, puoi effettuare la ricerca del testamento chiedendo al Consiglio Notarile della provincia in cui risiedeva, allegando il certificato di morte.

Guarda il video

Riproduci video

TROVA IL TUO NOTAIO