Quando ci si accinge ad effettuare una donazione o successivamente quando viene a mancare una persona che ha diversi eredi legittimari e ha già effettuato donazioni in vita, è fondamentale determinare con precisione la parte di patrimonio di cui il defunto poteva disporre liberamente, in modo da comprendere se possano sorgere liti tra eredi per lesioni di legittima.
Per farlo, devo calcolare la cosiddetta massa ereditaria che è data dalla somma del valore dei beni che risultano intestati al defunto alla morte (denaro, titoli, beni immobili, beni mobili registrati ecc.) e di quello dei beni donati detratti gli eventuali debiti del defunto (ad es finanziamenti, retta della casa di ricovero, la parcella del commercialista, ecc.)
A tal proposito, le norme sulla collazione stabiliscono che il valore delle donazioni va determinato al momento dell’apertura della successione, garantendo un’equa ripartizione tra gli eredi.
Ma come vengono trattate le diverse tipologie di donazioni?
- Beni immobili: possono essere restituiti all’asse ereditario in natura (ossia reinseriti nel patrimonio ereditario) o per imputazione (sommando il valore equivalente in denaro);
- Beni mobili: la collazione avviene solo per imputazione, quindi si tiene conto del valore economico;
- Denaro: si considera la somma donata senza adeguamenti per l’inflazione.
Uno dei temi più dibattuti riguarda le donazioni in denaro finalizzate all’acquisto di un immobile. In questi casi, la domanda è: va collazionato l’importo donato o il valore dell’immobile acquistato? La giurisprudenza più recente (Cass. civ., 12 giugno 2024, n. 16329) ha chiarito che dovrà ricondursi alla fattispecie di donazione indiretta dell’immobile la donazione di denaro che sia sufficiente a coprire l’intero prezzo di vendita mentre, qualora venga corrisposta solo una parte del denaro necessario all’acquisto, nonostante la donazione si dimostri funzionalmente collegata a tale operazione, oggetto della collazione sarà il denaro stesso.
Un altro nodo critico riguarda la valutazione delle donazioni di quote societarie. Mentre secondo la giurisprudenza, il valore delle partecipazioni deve essere determinato al momento dell’apertura della successione, è sempre stata di contrario avviso la dottrina che nel corso del tempo ha sostenuto il diverso criterio che fa leva sul momento in cui è stata effettuata la donazione, sottolineando l’iniquità dell’impostazione ricavabile dal dato normativo, dal momento che il valore di un’azienda (o di quote societarie) può dipendere fortemente dalla gestione del donatario, rendendo difficile stabilire quanto del maggior valore sia attribuibile alla capacità dello stesso.
Questo dibattito sembra però recentemente aver subito una svolta: infatti, un recente intervento del Tribunale di Sassari (sentenza del 24 maggio 2022, n. 576) ha aperto nuove prospettive, accogliendo la soluzione innovativa, suggerita dalla dottrina più recente, di applicare analogicamente le norme sul patto di famiglia anche alle donazioni di aziende o partecipazioni societarie. In particolare, il Tribunale premettendo le peculiarità che caratterizzano un’azienda essendo un bene che muta significativamente di valore nel corso del tempo, ha ritenuto possibile applicare l’art. 768 quater c.c. che, in tema di patti di famiglia, impone una valutazione del valore dell’impresa al momento del trasferimento. Tale norma non avendo natura di norma eccezionale, è stata ritenuta una soluzione ideale “per colmare la lacuna esistente nel sistema delle regole volte alla valutazione dell’impresa donata”.
Questa pronuncia pertanto potrebbe segnare una svolta nel pensiero giurisprudenziale e portare all’applicazione di un criterio più equo per la valutazione delle imprese donate in vita.
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