Il testamento olografo

Il testamento olografo

Il testamento olografo è il testamento redatto direttamente dal testatore. Per essere valido deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 cod. civ.).

Autografia:

è nullo quindi il testamento scritto con strumenti di scrittura meccanici o elettronici, quali ad esempio la macchina da scrivere o il computer.

La scritturazione a mano del testatore può avvenire con qualsiasi mezzo (penna, matita, gesso, carbone, ecc.) e su qualsiasi materiale (carta, legno, marmo, metallo, tessuto, ecc.), ed è valido il testamento contenuto in una lettera, purché autografa, datata e sottoscritta; oppure redatto su più fogli separati, sempre che gli stessi siano connessi e vi sia la sottoscrizione alla fine; oppure il testamento nel quale lo stesso testatore abbia fatto aggiunte o correzioni, anche in un momento successivo.

L’autografia deve essere personale e abituale. Il testamento olografo deve quindi essere scritto dal

testatore utilizzando la propria calligrafia, in modo da garantirne la provenienza e, quanto all’abitualità, la scrittura deve essere quella normalmente utilizzata dal testatore, ma la dottrina ammette ogni forma di scrittura (ad es. lo stampatello) purché sia utilizzata frequentemente dal testatore e sia possibile accertare la provenienza da parte dello stesso.

La mancanza di autografia, con conseguente nullità del testamento, si ha non solo nel caso in cui il

testamento sia scritto da una persona diversa dal testatore, ma anche quando un terzo conduca la mano del testatore o sorregga la penna per aiutarlo a scrivere in modo tale che la mano dello stesso testatore risulti inerte e passiva.

Data:

Indica il momento in cui è stato redatto il testamento: giorno, mese ed anno, ma si ammettono locuzioni che facciano riferimento a determinati eventi o solennità (giorno di natele o del compleanno di un determinato anno).

L’omessa o l’incompleta indicazione della data comporta l’annullabilità del testamento.

Sottoscrizione:

è la firma apposta dal testatore alla fine delle sue dichiarazioni di ultima volontà e deve essere in grado di permettere l’identificazione di chi l’ha apposta. È quindi valida la sottoscrizione con un soprannome, o con uno pseudonimo, ed anche la sottoscrizione illeggibile se la firma usuale del testatore.

Si ritiene valida anche la sottoscrizione sul margine del foglio, ma solo quando non ci sia in calce allo stesso lo spazio sufficiente per apporvela.

La mancanza della sottoscrizione del testatore rende nullo il testamento.

Vantaggi del testamento olografo

  • Costo: Il testamento olografo non richiede l’intervento di un notaio, quindi è meno costoso rispetto ad altri tipi di testamento.
  • Riservatezza: Il testamento olografo può essere redatto senza che nessuno abbia conoscenza del suo contenuto.
  • Velocità: Il testamento olografo può essere redatto in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Svantaggi del testamento olografo:

  1. Rischio di invalidità: Il testamento olografo può essere dichiarato nullo o annullato se non rispetta le formalità richieste dalla legge.
  2. Difficoltà di interpretazione: Il testamento olografo può essere difficile da interpretare se la calligrafia del testatore è poco chiara o se le disposizioni contenute nel testamento lasciano spazio a diverse possibili interpretazioni.
  3. Rischio di contestazione: Il testamento olografo può essere impugnato dai legittimari nel caso in cui le disposizioni testamentarie siano lesive dei propri diritti; o da chi sostiene il testatore non fosse in possesso delle sue facoltà mentali al momento della redazione dello stesso; o nel caso in cui si contesti l’autenticità del documento.
  4. Conservazione: Il testamento olografo può essere smarrito, danneggiato, falsificato o distrutto.
  5. Autografia: deve essere scritto di pugno dal testatore, per cui non può essere fatto da chi non riesca a scrivere.

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