Quando ci si aggiudica un immobile all’asta già il bando dovrebbe segnalare se sono presenti formalità non cancellabili col decreto di trasferimento. In effetti se il giudice ha il potere di cancellare il pignoramento, le ipoteche volontarie o giudiziali iscritte anche successivamente all’asta o il sequestro conservativo poi convertito in pignoramento non tutte le formalità sono “purgabili”.
Tra queste ricordiamo il Fondo patrimoniale (cosa che sarebbe peraltro inutile), le Domande giudiziali, le convenzioni matrimoniali; il verbale di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario della prole; gli atti di asservimento urbanistici o cessioni di cubatura; il retratto successorio; le Convenzioni urbanistiche.
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