In Italia, l’istituto giuridico del patto di famiglia è disciplinato dagli articoli 768 bis e seguenti del Codice civile. L’imprenditore o il socio di una società possono trasferire, in tutto o in parte ad uno o più discendenti l’azienda o le proprie quote sociali.
Si tratta di un mezzo efficace per garantire la tutela e la stabilità del patrimonio familiare, in quanto rende possibile per i membri di una famiglia stabilire accordi e disposizioni patrimoniali specifiche. Il patto di famiglia consente di “anticipare” la successione dell’imprenditore, permettendo il passaggio generazionale all’interno dell’impresa, prevenendo future dispute ereditarie fra i legittimari e promuovendo la stabilità familiare. All’atto devono infatti partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.
La possibilità di stipulare un patto di famiglia rappresenta un’eccezione al divieto di patti successori previsto dal nostro ordinamento, ossia alla regola secondo cui non producono effetto gli accordi che si riferiscono ai beni di una successione che deve ancora aprirsi.
I beneficiari dell’impresa o della quota sociale trasferita sono tenuti a liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al contratto, a meno che questi ultimi non vi rinuncino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima.
I legittimari che prendono parte al patto di famiglia rinunciano di conseguenza a partecipare alla successione ed alla divisione ereditaria sui beni che costituiscono l’azienda o sulle quote sociali oggetto del patto di famiglia.
Il patto di famiglia costituisce, altresì, un’eccezione ai principi che regolano l’azione di riduzione disciplinata dall’art. 533 del Codice civile. L’azione di riduzione consentirebbe agli eredi legittimari di agire giudizialmente al fine di ottenere la reintegrazione della loro quota di legittima nel caso in cui questa fosse compromessa da atti dispositivi del soggetto disponente. Quanto ricevuto dai contraenti del patto di famiglia non è invece soggetto all’azione di riduzione.
Il patto di famiglia deve a pena di nullità essere concluso per atto pubblico ricevuto da un notaio. Sarà quindi il notaio a consigliare le parti caso per caso, ad occuparsi della redazione dell’atto e ad effettuare gli adempimento conseguenti.
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