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L’adozione di una persona maggiorenne

L’adozione del maggiore d’età ha radici storiche antiche e si è evoluta nel corso dei secoli. In passato era spesso finalizzata a garantire la continuità di una famiglia o di una dinastia, specialmente in ambito nobiliare. Tuttavia, nel corso del tempo, l’adozione ha assunto diverse finalità e motivazioni.

Oggi ci sono diverse ragioni per cui potrebbe esserci interesse a effettuare l’adozione del maggiore d’età. Una delle motivazioni principali è l’instaurarsi di un legame affettivo stabile tra l’aspirante adottante e l’adottando, anche se questi ultimi non hanno un legame biologico. Questo desiderio può derivare da una relazione di affetto e reciproco sostegno che si è sviluppata nel corso degli anni.

Questo tipo di adozione è disciplinato dagli articoli 291 e seguenti del Codice civile.

L’adozione di una persona maggiorenne era originariamente consentita solo qualora l’adottante non avesse discendenti legittimi o legittimati, avesse compiuto gli anni trentacinque e superasse almeno di diciotto anni l’età di colui che intendeva adottare. La Corte Costituzionale ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 del Codice civile, nella parte in cui non consentiva l’adozione a persone che avessero discendenti legittimi, minorenni o, se maggiorenni, consenzienti.

L’adozione del maggiore d’età deve essere richiesta con un’apposita procedura in tribunale, è necessario il consenso dell’adottante e dell’adottando. Serve poi anche l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.

E’ possibile adottare una o più persone maggiorenni, anche con atti successivi: l’adottato non può tuttavia essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Per effetto dell’adozione l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la propria famiglia di origine, l’adozione non produce infatti alcun rapporto giuridico tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

L’adozione della persona maggiore d’età produce conseguenze anche sotto il profilo successorio, chi viene adottato assume infatti lo status di figlio e acquisisce tutti i diritti di successione previsti dal Codice civile per i figli. Non vale la stessa cosa per l’adottante, perché l’adozione non gli attribuisce alcun diritto di successione.

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Autore immagine:Pixabay.com© Riproduzione riservata