Una recente pronuncia della Cassazione (Ordinanza n. 11101 del 27 aprile 2023), sulla linea di quanto statuito dalle Sezioni Unite della medesima Corte con la Sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021, ha stabilito che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera “iure hereditatis” e “non iure proprio“, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
Cerchiamo di capire la portata di questa pronuncia, ricordando preliminarmente che l’assicurazione vita (o polizza vita) è un contratto stipulato tra il contraente e la compagnia di assicurazione, che, a fronte del pagamento di un premio in denaro, garantisce ad uno o più soggetti beneficiari una rendita o un capitale in caso di decesso dell’assicurato.
La Cassazione ribadisce che laddove il contraente indichi genericamente come beneficiari i propri “eredi” si verifica l’acquisto di un diritto proprio da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità, e precisamente di coloro che all’apertura della successione sono astrattamente i chiamati all’eredità. Questo significa che è indifferente che l’eredità venga o meno accettata, ciò che spetta dall’assicurazione non entra nell’asse ereditario e spetta al beneficiario per il solo fatto di essere chiamato all’eredità. L’altro corollario di questa linea interpretativa è che tutti i beneficiari (designati come “eredi” dal contraente) partecipano in parti uguali alla ripartizione dell’indennizzo, senza tenere conto delle quote a cui avrebbero diritto sull’eredità.
Andando poi nel merito della pronuncia in esame, la Cassazione prende in considerazione l’ipotesi in cui uno dei beneficiari (gli “eredi”) della polizza sia morto prima della persona che aveva sottoscritto l’assicurazione. La Suprema Corte ha statuito che, spettando la prestazione “iure proprio” al beneficiario della polizza, nel caso in cui questi sia premorto non si verifica un accrescimento a favore degli altri beneficiari (gli altri “eredi” del contraente), ma la prestazione deve invece essere eseguita a favore dei suoi eredi, il che vuol dire che l’indennizzo dovuto dall’assicurazione dovrà essere corrisposto agli eredi del beneficiario premorto. E’ bene precisare che in questo caso gli eredi del beneficiario premorto acquisteranno però “iure hereditatis“, e non “iure proprio“, in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
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