- Riduzione dei poteri della CONSOB
La Legge Capitali introduce diverse semplificazioni per l’accesso alla quotazione, eliminando una serie di poteri finora in capo alla CONSOB, tra cui:
- la regolamentazione dei requisiti di ammissione alla quotazione per le società controllanti extra-UE, nonché per le società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni;
- la possibilità di sospendere o vietare l’ammissione alla quotazione di azioni ordinarie e altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi da stati membri o banche UE;
- la decisione sulla completezza dell’istanza a far data dalla quale decorrevano i termini per l’approvazione del prospetto informativo, conseguentemente allineando la normativa italiana a quella europea.
- Svolgimento delle assemblee nelle società quotate.
Secondo l’articolo 135-undecies.1 del TUF, inserito con la Legge Capitali, lo statuto delle società quotate può ora prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, a cui potranno anche essere conferite deleghe o sub-deleghe purché la relativa assemblea avvenga nel rispetto dei principi di cui al comma 2 dell’articolo sopradetto.
- Proroga normativa emergenziale
Sono nuovamente prorogate fino al 31 dicembre 2024 le misure emergenziali introdotte durante la pandemia che permettono alle società quotate di tenere le assemblee esclusivamente tramite un rappresentante designato.
- Nuove regole per le PMI con titoli quotati
Vengono innalzati i limiti di capitalizzazione e semplificazioni per quanto riguarda la comunicazione delle partecipazioni. In particolare:
- La soglia di capitalizzazione massima per le PMI passa da 500 milioni a 1 miliardo di euro;
- La soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti aumenta dal 3% al 5%;
- La soglia rilevante per l’obbligo di OPA sale dal 25% al 30%, permettendo altresì di prevedere statutariamente una soglia diversa da quella legale purché non superiore al 40%.
- Novità per le società con strumenti finanziari quotati.
Queste società potranno redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali, indipendentemente dalla loro dimensione, e applicare la disciplina delle S.p.A. quotate alle loro assemblee.
- Una nuova definizione delle società emittenti strumenti finanziari diffusi
E’ stato introdotto l’art. 2325-ter del Codice Civile con il quale si riscrive la definizione di emittenti diffusi con nuove soglie per il numero di azionisti e la percentuale di capitale sociale. Inoltre, queste società potranno prevedere una data specifica entro la quale le azioni devono essere registrate per partecipare alle assemblee.
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