Importante novità per gli amministratori di società: è obbligatorio dotarsi di una PEC.
La legge di Bilancio 2025 che estende l’obbligo di Pec dalle «imprese costituite in forma societaria» (previsto dall’articolo 16, comma 6, del Dl 185/2008 e già esteso alle imprese individuali dal Dl 179/2012) anche «agli amministratori di imprese costituite in forma societaria» (espressione che è inevitabile leggere come riferita anche ai liquidatori).
Infatti a partire dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società, siano essi di capitali o di persone, dovranno disporre di un indirizzo PEC personale, distinto da quello della società. La PEC rappresenta uno strumento fondamentale, che permette di assicurare la certezza delle comunicazioni elettroniche in campo amministrativo e legale .
L’obiettivo è triplice:
- Promuovere la digitalizzazione delle comunicazioni ufficiali;
- Rendere più agevoli i rapporti con la Pubblica Amministrazione e tra privati;
- Assicurare trasparenza e tracciabilità nelle attività degli amministratori.
Il tutto rappresenta anche la volontà di favorire l’utilizzo degli strumenti digitali e quindi di rendere più semplici e sicure le comunicazioni e le procedure che le aziende si trovano ad affrontare.
L’obbligo di dotarsi di PEC, riguarda tutti gli amministratori di società anche se non rappresentanti legali, indipendentemente dalla forma giuridica che l’ente riveste.
I soggetti coinvolti sono quindi:
- Gli amministratori di società di capitali (SRL, SPA, SRLS, ecc.);
- Gli amministratori di società di persone (SNC, SAS, ecc.);
- I titolari di cariche equivalenti in altre tipologie societarie.
L’indirizzo Pec, per tali soggetti non deve coincidere con quello della società.
L’obbligo è entrato in vigore dal 1° gennaio 2025, ma ci sono ancora dubbi per quanto riguarda i soggetti coinvolti, le modalità di comunicazione della PEC al registro imprese. Tale obbligo riguarda, secondo l’interpretazione letterale, solo le società costituite dal 1° gennaio 2025 e sembra non comporti sanzioni in caso di mancato adempimento.
La Camera di Commercio di Milano ha però fornito un’interpretazione restrittiva dell’obbligo ritenendo che la comunicazione del domicilio digitale (PEC) è indispensabile per tutte le domande inviate dopo il 1.1.2025 di:
- Iscrizione atto costitutivo di società di capitali
- Rinnovo/Variazione dell’organo amministrativo
- Nomina/Variazione di liquidatori di società di capitali
- Iscrizione/Modifica patti sociali di società di persone con nuovi soci amministratori/liquidatori
Si resta comunque in attesa di precisazioni ministeriali. Resta però necessario adeguarsi il prima possibile per evitare disguidi.
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