I notai nella tutela dei più deboli
Con il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 si è attribuita al notaio la possibilità di concedere le autorizzazioni per gli atti che vedono come protagonisti gli incapaci e quindi minori, interdetti, inabilitati e soggetti sottoposti ad amministratore di sostegno.
La riforma ha previsto innanzitutto per tutti gli incapaci la sola competenza del giudice tutelare e non più del tribunale.
Con l’art. 21 rubricato: «Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione» si è voluto attribuire anche al notaio rogante, in un ottica di semplificazione da un lato e di alleggerimento del carico dei tribunali dall’altro (come antecedentemente è già successo per le esecuzioni immobiliari), la legittimazione a rilasciare le autorizzazioni per il compimento degli atti a lui affidati relativi a soggetti incapaci.
Si tratta sempre di attribuzione concorrente rispetto a quella del magistrato.
I limiti alla competenza sono di DUE TIPI:
– SOGGETTIVO, in quanto strettamente connessa all’incarico della stipula di un atto: quindi non sarà possibile rilasciare autorizzazioni per atti che dovrà stipulare un altro collega;
– OGGETTIVO riguarda TUTTI GLI ATTI compresi quelli AVENTI AD OGGETTO beni EREDITARI ma ad esclusione delle TRANSAZIONI.
Nessun limite invece per quanto riguarda il territorio (diversamente dal magistrato ): l’unico collegamento di interesse è l’avere l’incarico per la stipula dell’atto.
L’entrata in vigore di queste disposizioni è stata recentemente anticipata al 28/2/2023.
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