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IL TRUST: una guida all’applicazione dell’istituto in Italia

1. Che cos’è il Trust?

E’ un rapporto fiduciario in virtù del quale un dato soggetto, denominato “Trustee”, al quale sono attribuiti i diritti e i doveri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato “Disponente o Settlor”, per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico, nell’interesse di uno o più beneficiari.

2. Chi sono i soggetti coinvolti nel Trust?

  • DISPONENTE: istituisce il trust, definendone la finalità e il programma per il Trustee, trasmettendo il patrimonio occorrente per attuare lo scopo prestabilito; può riservarsi la facoltà di indirizzare alcune scelte del trustee mediante brevi memorie scritte con le quali il disponente rende note le sue volontà, talvolta invitando il trustee a tenere determinati comportamenti (c.d. “letter of wishes”);
  • TRUSTEE: persona fisica o giuridica che diviene titolare dei beni e dei diritti vincolati in trust e ha l’obbligo di gestirli in conformità a quanto stabilito dal disponente;
  • BENEFICIARI: sono coloro che si avvantaggiano dei beni posti in trust e, proprio per questa ragione, seppur con dei limiti, è consentito ai beneficiari monitorare la gestione dei beni da parte del trustee;
  • GUARDIANO: è il soggetto che esercita poteri di vigilanza e di indirizzo nei confronti del Trustee e, se previsto dall’atto istitutivo di trust, deve essere obbligatoriamente interpellato dal trustee prima del compimento di determinati atti individuati dal disponente;
  • APPOINTOR: è il soggetto che ha il potere di effettuare le nomine che si rendano occorrenti durante la vita del trust.

3. Quali sono i principi base del Trust?

  • I beni escono dalla disponibilità del Disponente;
  • I medesimi beni entrano nella disponibilità del trustee che li riceve per realizzare la finalità del trust;
  • I beni non sono del trustee (per esempio in caso di decesso, i suoi eredi non potranno farli propri oppure in caso di fallimento, i beni non entreranno nella massa fallimentare);
  • Il trustee ha “l’incarico fiduciario” di decidere cosa è meglio per quei beni.

4. Chi stabilisce le regole del Trust?

Il Disponente stabilisce per esempio la durata, i beneficiari, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, l’amministrazione dei beni, l’impiego dei redditi e la destinazione dei beni.

5. Quali sono i beni che possono essere vincolati in trust?

Non ci sono limitazioni alla tipologia di beni che possono essere vincolati in trust: a titolo esemplificativo, oggetto del Trust possono essere denaro, azioni, obbligazioni, polizze assicurative, beni immobili, beni mobili registrati, opere d’arte, gioielli, lingotti, collezioni di orologi, metalli preziosi ecc.

6. Qual è l’effetto prodotto dal Trust?

L’effetto più importante che il trust produce è rappresentato dalla c.d. segregazione patrimoniale: i beni in trust sono cioè “blindati”. Questo significa che i beni costituiscono patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari. Questa separazione fa sì che i beni in trust non possano essere aggrediti dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari.

7. Quale legge si applica al trust?

In Italia non esiste una legge ad hoc che contenga una regolamentazione del Trust, tuttavia è possibile avvalersi di questo istituto in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1° Luglio 1985 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992). Nella prassi notarile, la legge richiamata quale legge regolatrice del trust è la “Trust (Jersey) Law 1984”, che, seguendo l’evoluzione della disciplina del trust in ambito internazionale, ha subito diverse modifiche, giungendo a divenire, con l’ultimo Amendment del 2006, modello di riferimento. Questa legge, pur tacendo sulle modalità di istituzione del trust, ne regolamenta le caratteristiche (la validità, la durata, l’oggetto, la competenza giurisdizionale, la nomina e la sostituzione del Trustee, i suoi doveri, poteri e responsabilità, la posizione giuridica dei beneficiari ecc.).

8. Perché istituire un trust?

I motivi per i quali si istituisce un trust possono essere diversi; i più frequenti sono rappresentati dalla necessità di:

  • disciplinare anticipatamente casi di successione, rapporti di convivenza e parentela;
  • gestire i passaggi generazionali di una impresa con maggior semplicità di quanto previsto dalla legge ordinaria, separare parte dei patrimoni aziendali, trasferire interi rami di azienda, proteggere i patrimoni aziendali, le azioni o le quote sociali;
  • assistere soggetti “deboli”.

9. Cosa fare per istituire un trust?

Per istituire un trust occorre:

  • individuare la finalità che il trust intende perseguire;
  • redigere il programma che il Trustee dovrà seguire per attuare la predetta finalità;
  • determinare i beni da vincolare in trust.

Una volta definiti tutti questi elementi, occorre procedere con la stipula dell’atto istitutivo di trust, cui fa seguito l’atto di dotazione con il quale si trasferiscono i beni che il Disponente intende vincolare. Il trust può essere istituito per atto tra vivi o mediante testamento.

L’atto istitutivo non è standard, dovendosi adattare alle esigenze e finalità individuate dal Disponente. Può prevedersi, ad esempio, un trust privo di beneficiario, volto al perseguimento di un obiettivo meritevole di tutela o un trust c.d. autodichiarato, in cui il Disponente nomina se stesso quale Trustee.

10. Cosa significa che il Trustee diventa proprietario dei beni vincolati in trust?

Il Disponente che ha vincolato i beni in trust perde la titolarità dei medesimi beni, non li può più utilizzare né disporne, salvo che nell’atto istitutivo sia stabilito diversamente; il Trustee d’altro canto non può fare ciò che vuole ma anzi deve rispettare il vincolo di destinazione predisposto dal programma del Disponente.

Per esempio se oggetto di Trust è il diritto di piena proprietà dell’abitazione del Disponente, nell’atto istitutivo di Trust può essere stabilito che il medesimo Disponente possa continuare ad abitare in tale casa.

11. Perché istituire un trust e non un fondo patrimoniale?

Il trust può essere utilizzato da persone non unite dal vincolo del matrimonio e può avere ad oggetto qualsiasi bene mentre il fondo patrimoniale è il particolare strumento giuridico attraverso il quale i coniugi possono vincolare alcuni beni personali per i bisogni della famiglia.

12. Il trust è revocabile?

Il trust è irrevocabile: la sua revocabilità rischierebbe di porre in dubbio la serietà degli intenti del disponente; viene però riconosciuta la possibilità di stabilire diversamente nell’atto istitutivo al fine di assicurare maggiore flessibilità a questo strumento (ad esempio è possibile prevedere la modifica delle regole di funzionamento).

13. Al Trust viene attribuito un codice fiscale e una partita iva?

Una volta istituito il Trust, ai fini fiscali viene attribuito un codice fiscale di 11 numeri mentre raramente gli viene attribuita una partita iva.

14. Qual’è la tassazione di un atto istitutivo di Trust?

L’atto istitutivo di trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.

L’atto di dotazione di beni in trust è soggetto all’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Anche se il trustee non evidenzia una capacità contributiva nel ricevere dei beni in dotazione, proprio perché segregati e vincolati allo scopo del trust, tuttavia il disponente se ne spoglia: ecco perché la dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale (ad esempio, agevolazione c.d. “prima casa” in relazione ad immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni, ai sensi della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).

Nel caso in cui nell’atto istitutivo di trust sia predisposto un trasferimento stabile e definitivo a favore del beneficiario che consente un arricchimento e ampliamento della sua sfera giuridico- patrimoniale, per esempio nelle ipotesi in cui il beneficiario abbia il diritto di ottenere dal trustee in qualunque momento il trasferimento di quanto a lui spettante, si applica l’imposta di successione e donazione avuto riguardo al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario finale.

Al riguardo:

  • nel caso in cui il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del disponente, al valore del bene attribuito viene applicata l’aliquota del 4%, e una franchigia pari a 1.000.000 di euro;
  • nel caso in cui i beneficiari sono fratelli e sorelle del beneficiario, l’aliquota applicabile è quella del 6% e la franchigia è pari a 100.000 euro;
  • nel caso in cui i beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado l’aliquota è del 6% e non è prevista nessuna franchigia; nel caso in cui i beneficiari sono altri soggetti l’aliquota applicabile è quella dell’8%.

15. Cosa ha previsto la Legge “Dopo di Noi”?

La Legge 112 del 22 giugno 2016, cosiddetta del “Dopo di noi”, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento specifiche tutele per le persone con gravi disabilità quando viene meno il sostegno familiare. Con riguardo al trust, questa legge agevola la costituzione dello stesso per gli scopi ed interessi superiori del figlio, e prevede altresì incentivi fiscali, posto che i beni e i diritti conferiti in trust ed istituiti in favore delle persone con grave disabilità sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni. Il relativo atto istitutivo deve prevedere espressamente il beneficiario con disabilità grave, al quale devono essere rivolte le cure e tutte le attività assistenziali e il beneficiario del fondo residuo, al quale viene attribuito il fondo in trust alla morte del soggetto disabile.

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Foto di RGY23 da Pixabay