persone che lavorano sulla trasformazione degli enti non profit

Adempimenti ed effetti della trasformazione degli enti non profit

Come si è già avuto modo di sottolineare nel precedente articolo “ETS e Nuova Disciplina per Trasformazioni, Fusioni e Scissione“, la trasformazione disciplinata dall’art. 42-bis c.c. deve operare all’interno dei tipi ascrivibili all’associazione riconosciuta, all’associazione non riconosciuta ed alla fondazione, infatti, laddove il tipo di partenza o quello di arrivo fosse societario, troverebbero applicazione le norme di cui agli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. 

Che cosa è la trasformazione degli enti non profit? 

Si tratta di  un’operazione straordinaria  attraverso la quale si realizza un cambiamento fra tipi di enti (per esempio una associazione si trasforma in una fondazione o viceversa). 

Quali sono gli adempimenti preliminari? 

La realizzazione della trasformazione richiede preliminarmente che l’organo amministrativo rediga: 

1) una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, secondo comma 

2)  una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, e una copia deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione. 

Ci si è altresì interrogati sulla necessità della redazione della perizia di stima: nonostante il mancato espresso richiamo, si ritiene applicabile anche alla trasformazione di un ente diverso da società di capitali in società di capitali il secondo comma dell’art. 2500-ter c.c., ritenendo di conseguenza indispensabile che il capitale della società risultante dalla trasformazione venga determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo. Il tutto dovrà pertanto risultare da relazione di stima una relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della s.p.a. o della s.a.p.a.) ovvero dell’art. 2465 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della s.r.l.). 

Come viene decisa la trasformazione? 

Con riferimento alle modalità con  cui viene decisa la trasformazione è necessario distinguere tra associazioni e fondazioni. 

Mentre nelle associazioni tale operazione è decisa dagli associati, nelle fondazioni “ordinarie” invece,  essa viene deliberata dall’organo di amministrazione, a maggioranza semplice, fermo il rispetto della volontà del fondatore e dello scopo previsto nell’atto di fondazione. 

Diverso è poi il caso delle fondazioni “di partecipazione” dove la competenza può essere attribuita all’organo assembleare o di indirizzo. 

Quali sono gli effetti della trasformazione? 

Quanto agli effetti della trasformazione tra enti non profit, occorre in primo luogo osservare che essa “produce gli effetti di cui all’articolo 2498” . Si tratta del c.d. “principio di continuità” della trasformazione. Pertanto con la trasformazione  non si realizza l’estinzione dell’ente “di partenza” e la costituzione  di un nuovo ente, ma solo una evoluzione, una modificazione dell’ente sul quale si realizza la trasformazione. 

In tema di pubblicità, forma ed efficacia della trasformazione si precisa che si rileva che l’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione, come già osservato nell’articolo precedente. Inoltre tale operazione ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, salvo il caso in cui i creditori prestino il loro consenso o si perfezioni il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Tale termine di sessanta giorni, permette ai creditori, infatti, di fare opposizione alla realizzazione di tale operazione. 

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