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La tutela delle persone con disabilità grave

Nella nostra società è sempre più sentita l’esigenza di assicurare una piena tutela alle persone con disabilità grave.
La L. 112/2016 (c.d. Legge sul dopo di noi), entrata in vigore il 25 giugno 2016, si pone l’obiettivo principale di garantire alle persone affette da grave disabilità al momento della perdita dei genitori l’assistenza morale e materiale di cui hanno bisogno ed ha previsto a favore di tali persone importanti aiuti ed agevolazioni fiscali.
In particolare tale legge prevede strumenti pubblici e privati per favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con gravi disabilità, cioè delle persone in condizione di minorazione fisica che causa difficoltà di apprendimento, di relazione sociale o di integrazione lavorativa.
N.B.: La disabilità grave deve essere accettata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità sanitarie locali.
A) Strumenti pubblici rivolti ai disabili privi del sostegno familiare. La legge ha istituito un apposito
fondo di assistenza per tali persone con le finalità, tra l’altro:

– di attivare e potenziare percorsi di supporto alla domiciliarità in abitazioni o alloggi che riproducano le condizioni di vita familiare e di cohousing, compreso il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e manutenzione degli impianti e la concessione di mutui;

– di sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza e delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone.
Al finanziamento possono accedere oltre alle regioni e agli enti locali anche enti del terzo settore ed esperti nel settore delle disabilità.
B) Strumenti privati: allo scopo di consentire alle persone con grave disabilità di soddisfare le proprie esigenze di vita attraverso la previsione di importati sgravi fiscali per alcune tipologie di atti.

Liberalità in denaro o in natura.

– Le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuate da privati nei confronti di fondi speciali o di trust sono deducibili nel limite del 20% dal reddito complessivo dichiarato e nel limite massimo di 100.000 euro annui.

– Stipula di polizze assicurative.

– Le assicurazioni rischio morte per la tutela di persone con gravi disabilità sono deducibili ai fini irpef fino ad Euro 750.

– Trust nella legge sul dopo di noi.

– Con il trust, istituto di origine anglosassone riconosciuto nel nostro ordinamento giuridico a seguito dell’approvazione della convenzione dell’Aja dell’1/7/1985, il titolare di uno o più beni (disponente) li separa dal suo patrimonio e li affida ad un’altra persona (trustee) perché li amministri nell’interesse di un beneficiario o per uno specifico fine.

– Finalità del trust. La legge sul dopo di noi ha previsto espressamente la possibilità di costituire un trust per assicurare assistenza, cura e protezione alle persone con disabilità grave, e secondo questa legge, solo tali persone possono essere beneficiarie del trust.

  1. Effetti del trust. Con il trust si produce un effetto segregativo sui beni conferiti nel trust. I beni quindi non sono aggredibili dai creditori personali del disponente, né da quelli del beneficiario o del trustee.
  2. Oggetto ovvero cosa posso conferire in trust. Nel trust possono essere conferiti tutti i tipi di beni (immobili, mobili registrati, denaro, quadri, gioielli, opere d’arte ecc.). I beni conferiti in trust possono essere utilizzati solo per le finalità della destinazione. Se trasferiti gli acquirenti dovranno rispettare il vincolo di destinazione e lo stesso vincolo avranno anche gli eredi e i legatari del disponente nel caso di sua morte. I beni conferiti in trust devono poi essere formalmente intestati al trustee, cioè alla per sona che gestisce i beni per la realizzazione del programma stabilito da l disponente e che deve agire in conformità alle sue istruzioni.
  3. Agevolazioni. La legge sul dopo di noi prevede infine che per godere delle agevolazioni il termine di durate del trust debba coincidere con la durata della vita della persona con grave disabilità e che debba essere individuato un guardiano, per vigilare sul comportamento e sull’operato del trustee nell’interesse del beneficiario.
  4. Vincoli di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ..
  5. L’art. 2645 ter cod. civ. prevede la possibilità di apporre su determinati beni un vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela.
  6. Oggetto. Il vincolo di destinazione può essere apposto su beni immobili o su beni mobili iscritti in pubblici registri e n on può essere incrementato con successivi apporti.
  7. Durata. La legge sul dopo di noi prevede che il termine finale di durata deve coincidere con la morte della persona con grave disabilità.
  8. Effetti nei confronti dei terzi. Per rendere il vincolo efficace nei confronti dei terzi è prevista la sua trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari competente. Il vincolo di destinazione determina un effetto segregativo con la conseguenza che i beni vincolati possono essere utilizzati solo per il perseguimento degli interessi del disabile e per le finalità della destinazione e non possono essere oggetto di esecuzione tranne che per debiti contratti per la realizzazione dello scopo di destinazione.
  9. Esenzioni ed agevolazioni fiscali. Esenzione dalle imposte di successione e donazione, registro, imposta di bollo, ipotecaria e catastale.
  10. Per godere delle agevolazioni la legge ha previsto due soggetti. Il gestore che deve adattare ogni misura idonea a salvaguardare i diritti del disabile e il soggetto preposto al controllo.
  11. I fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
  12. La legge sul dopo di noi prevede inoltre fondi speciali costituiti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
  13. Il contratto di affidamento fiduciario è contratto atipico perché non previsto dalla legge ma consentito all’ordinamento giuridico purché volto a perseguire interessi meritevoli di tutela. Con tale contratto un soggetto, detto fiduciante, trasferisce ad un altro soggetto, detto fiduciario, beni o diritti affinché vengano gestiti a vantaggio dei beneficiari in funzione di un determinato programma che prevede durata, contenuto, condizioni e modalità che vincola le parti.
  14. La legge sul dopo di noi prevede che per tutta la durata dei fondi speciali deve esserci un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni a carico del fiduciario.