E’ oggi possibile indicare il numero di fattura in luogo dell’importo dovuto al mediatore immobiliare.
In tema di pagamento del mediatore immobilare la legge 13 dicembre 2024, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 28 dicembre 2024, ha introdotto una importante novità.
In particolare l’art. 22 va a modificare la lettera d) dell’art. 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, c.d.Legge Bersani.
Cosa prevedeva la norma prima?
La norma oggetto di modifica prevedeva che:
“All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attivita’ e le analitiche modalita’ di pagamento della stessa”.
Sulla base di ciò, qualora alla cessione immobiliare si giungesse anche attraverso l’ausilio di un mediatore immobiliare, il Notaio doveva provvedere a precisare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalle parti, le modalità di pagamento del prezzo della cessione, i dati del mediatore e l’ammontare del corrispettivo pattuito, riportando, altresì, le analitiche modalità di pagamento del medesimo.
L’obbligo di indicare il compenso del mediatore negli atti di compravendita immobiliare è stato introdotto con il decreto legge 223/2006. In origine quella norma puntava a contrastare l’evasione fiscale, innescando però aspetti lesivi nell’ambito della privacy degli operatori e dell’autonomia contrattuale dei cittadini.
Cosa cambia ora?
Con l’entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ci si potrà limitare ad indicare in atto il numero della fattura e a dichiarare la corrispondenza tra quanto versato e quanto nella stessa indicato.
Ecco cosa prevede il nuovo testo del comma 2 dell’art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, c.d. Legge Bersani:
“All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa;
Ma che cosa cambia per le parti che si trovano ad effettuare una cessone immobiliare con l’ausilio di un mediatore immobiliare?
Le parti possono scegliere se indicare l’importo pagato o se inserire il riferimento alla fattura, dichiarando la corrispondenza tra quanto versato e quanto indicato in fattura e in ogni caso le modalità di pagamento.
Qualora si decida di indicare in atto solo il riferimento alla fattura senza precisazioni sull’importo pagato, per poter usufruire delle detrazioni per le spese di mediazione le parti dovranno conservare la fattura e le ricevute di pagamento e utilizzare metodi di pagamento tracciabili.
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