Quale è la situazione in ordine alla disciplina applicabile per il 2025 con riguardo al Bonus acquisti per edifici ristrutturati?
La legge 30 dicembre 2024 n. 207, pubblicata in GU il 31dicembre 2024 ha modificato le modalità di fruizione e le condizioniu dei Bonus fiscali finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio.
La disciplina del Bonus Acquisti per Edifici Ristrutturati , dettata dall’art. 16 bis comma 3, D.P.R. 22 diembre 1986 n. 917, è entrata a “regime”, cioè senza termine di scadenza.
Oggi il nuovo quadro normativo prevede, la rimodulazione di tutte le principali detrazioni fiscali compreso il Bonus Acquisti ristrtturazioni, al 36% nel 2025 e al 30% nel biennio 2026-2027 e la maggiorazione della detrazione al 50% per le abitazioni principali nel 2025;
Come Dimostrare il Diritto alla Detrazione Maggiorata?
Per accedere alla detrazione del 50%, è essenziale dimostrare l’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale. Senza un’adeguata dichiarazione nell’atto notarile di acquisto, si rischia di perdere il beneficio fiscale più vantaggioso.
Quali sono le condizioni per ottenere la Detrazione del 50%?
L’aliquota agevolata al 50% sino al 31 dicembre 2025 e nella misura del 36% a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2027 è prevista :
- per interventi su immobili già di proprietà dei contribuenti, in quanto fa riferimento ai “titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
Cosa si intende per abitazione principale ai fini della detrazione in oggetto?
L’art. 10, comma 3-bis del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986)sulla questione dispone che:
“Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”
Tuttavia lo stesso articolo equipara (ai fini IRPEF) all’unità abitativa anche le relative pertinenze, precisando al contempo che sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle a uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Pertanto, può fondatamente ritenersi che l’aliquota agevolata in questione possa trovare applicazione zione anche per le spese sostenute con riguardo alle pertinenze dell’unità adibita ad abitazione principale del contribuente.
Bonus Acquisti Edifici Ristrutturati: Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate?
L’agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni nel corso degli anni:
1) Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l’IVA trattandosi di un onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispettivo;
2) L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
3) È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato.
4) In caso di ristrutturazione di un edificio con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”; si è, inoltre, precisato che tali criteri sono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cd. “Piano Casa”
5) La detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, comma 3, T.U.I.R. spetta all’acquirente di un immobile ristrutturato anche qualora sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) abbia beneficiato della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico (Eco-Bonus) e di misure antisismiche (Sisma-Bonus) di cui agli artt. 14 e 16, D.L. n. 63/2013.
6) La detrazione in oggetto trova applicazione nel caso di acquisto di box e parcheggi di nuova costruzione pertinenziali di immobili residenziali
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