scissione e scorporo azienda

Scissione mediante scorporo per riorganizzare i gruppi societari

Con l’emanazione del d.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere , di cui abbiamo parlato nel precedente articolo, vi è stata l’introduzione nel codice civile di nuova fattispecie di scissione, prevista dall’art. 2506.1 codice civile, ossia la “scissione con scorporo”.

Che cosa è la scissione con scorporo?

L’art. 2506.1 cod. civ. recita: “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.”

Si tratta quindi dell’operazione con cui una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.

La scissione con scorporo costituisce una nuova, ulteriore modalità di scissione rispetto a quelle già precedentemente previste dal legislatore all’art. 2506 cod. civ.

Quali sono i requisiti della scissione con scorporo?

I presupposti necessari affinché si realizzi una scissione con scorporo costituiscono anche le principali differenze rispetto gli altri tipi di scissione. Dal contenuto dell’art. 2506.1 cod. civ. è infatti ricavabile che nella scissione con scorporo:

  1. oggetto di assegnazione è parte del patrimonio della scissa: questo significa che si esclude in toto la possibilità di trasferire l’intero patrimonio ad una società di nuova costituzione, cosa invece possibile nel caso di scissione totale. Sul punto si precisa che pur avendo il legislatore utilizzato un’espressione generica, si parla infatti di “parte del patrimonio”,  l’assegnazione a favore della beneficiaria può anche essere consistente purché venga assicurata la permanenza in vita della scissa.
  2. La scissione avviene a favore di una o più beneficiare di nuova costituzione: si tratta di un requisito non previsto dal legislatore comunitario che non ha richiesto la necessità che le beneficiarie siano o meno preesistenti. La formulazione dell’art. 2506.1 cod. civ., così come inizialmente interpretata e quindi con l’esclusione dalla fattispecie della scissione mediante scorporo nei casi in cui una società intende assegnare parte del proprio patrimonio a favore di società preesistenti acquisendo le relative partecipazioni,  troverebbe tuttavia giustificazione nel considerando 8 della direttiva dell’unione Europea 2019/2121. Occorre però rilevare che il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 209, ha ritenuto invece che sia legittima una scissione mediante scorporo anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti.
  3. L’assegnazione a favore della scissa delle partecipazioni nella/e beneficiaria/e e non ai soci di quest’ultima: questo requisito rappresenta un elemento fondamentale di distinzione tra la scissione con scorporo e le altre forme di scissione di cui all’art. 2506 cod. civ.
  4. La scissa continua “la propria attività”: tale requisito ha suscitato alcune perplessità dato che tale precisazione risulta essere inutile. Tuttavia si ritiene che tale precisazione sia stata fatta dal legislatore solo al fine di imprimere il concetto per cui con lo scorporo non avviene l’estinzione della scissa.

Quali sono le principali novità della disciplina dello scorporo rispetto agli altri tipi di scissione?

La scissione con scorporo è soggetta alla generale disciplina della scissione, ma presenta alcune peculiarità. Nel caso di scissione con scorporo, proprio perché le partecipazioni della beneficiaria vengono assegnata alla scissa, nel progetto di scissione non si dovrà indicare:

  • il rapporto di cambio delle azioni o quote
  • l’eventuale conguaglio in denaro
  • il trattamento eventualmente riservato a particolari categire di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
  • la data dalla quale le azioni o quote parteciperanno agli utili.

Nel caso di scissione con scorporo non sono richieste:

  • la situazione patrimoniale ex art. 2501 quarter cod. civ;
  • la relazione dell’organo amministrativo
  • la relazione degli esperti

Pesta comunque necessaria, nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la beneficiaria una società di capitali, la redazione della perizia di stima ex art. 2501 sexies comma 7 cod. civ., al fine di verificare il valore del patrimonio della società di persone che viene imputato al capitale della società risultante dall’operazione.

Occorre inoltre osservare che ai sensi dell’art. 2506 ter comma 6 cod. civ. non è previsto il diritto di recesso (artt. 2473 e 2502 cod. civ.) nel caso di scissione con scorporo, eliminando di fatto il recesso anche nel caso in cui la società scissa sia una società a responsabilità limitata o una società di persone sempre che la scissione avvenga mediante scorporo.

Si precisa infine, che nel caso in cui la scissione con scorporo venga realizzata a favore di beneficiarie preesistenti, come contemplato dalla massima del Consiglio Notarile di Milano di cui sopra, non si può procedere ad una estensione automatica delle norme appositamente introdotte con l’art. 51 d.lgs. 19/2023, poiché alcune di queste presuppongono che ogni beneficiaria sia di nuova costituzione. In questo caso pertanto è necessaria, salva rinunzia all’unanimità degli aventi diritto, la redazione delle situazioni patrimoniali di cui all’art. 2501-quater c.c., della relazione degli amministratori illustri e giustifichi i criteri seguiti per la determinazione della partecipazione assegnata alla scissa a fronte delle partecipazioni spettanti a coloro che sono già soci della beneficiaria, alla luce del valore attribuito al patrimonio di cui la scissa si priva a fronte di quello già esistente nella beneficiaria e che la congruità di tale rapporto sia oggetto di verifica ad opera degli esperti ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c.

Se vuoi avere maggiori delucidazioni sul tema, contatta uno dei Notai dell’associazione Notai2021 sapranno darti tutte le informazioni che ti servono.

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