Dal 3 luglio 2023 è entrato in vigore il D.lgs. n. 19/2023.
Prima dell’entrata in vigore di questo decreto le operazioni societarie (trasformazione, fusione e scissione) transfrontaliere (cioè alle quali partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all’Unione europea) erano disciplinate solo con riferimento alle fusioni transfrontaliere attraverso il D. lgs. 30 maggio 2008 n. 108.
Perché era necessario un nuovo intervento normativo, appunto il D. Lgs. n. 19/2023?
Era necessario in primo luogo rivedere la disciplina della fusione transfrontaliera ed emanare una disciplina organica delle trasformazioni fusioni e scissioni transfrontaliere, dando piena attuazione alla Direttiva 27 novembre 2019 n. 2019/2121/UE, ma allo stesso tempo procedere a colmare le lacune normative esistenti in tema di trasferimento della sede sociale all’estero, della trasformazione internazionale e della scissione transfrontaliera.
Obbiettivo principale è la rimozione di ogni ostacolo all’ esercizio della libertà di stabilimento, cioè alla possibilità di costituire e gestire un’impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un paese della Comunita Europea.
Qual è l’ambito di applicazione della nuova disciplina?
La disciplina introdotta si applica:
- alle operazioni transfrontaliere di società di capitali, e quindi alla trasformazione, fusione o scissione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all’Unione europea. Pertanto è necessario che l’operazione riguardi una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro e che esse abbiano la sede sociale o l’amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell’Unione europea.
- operazioni transfrontaliere che riguardino società di persone purché iscritte nel registro delle imprese;
- operazioni internazionali, cioè trasformazioni, fusioni o scissioni alle quali partecipano o dalle quali risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato non appartenente all’Unione europea;
- operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, quindi qualunque ente, di natura non societaria, regolato dalla legge italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea, che esercita un’attività di impresa, ha la sede, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea ed è iscritto in un registro delle imprese.
Quali sono le novità più importanti del D. Lgs. n. 19/2023?
La novità principale della normativa è quanto prevede l’art. 5 del D.Lgs. 19/2023 in merito al ruolo del Notaio quale pubblico ufficiale.
Il Notaio infatti diventa l’autorità a cui competono tutte le verifiche necessarie per il rilascio di un certificato preliminare, con il quale vi è attestazione della legalità delle operazioni transfrontaliere.
Inoltre il Notaio, in caso di fusione e scissione, dovrà verificare che tutte le società abbiano approvato un identico progetto e che siano pervenuti i certificati preliminari relativi a ciascuna delle società partecipanti all’operazione transfrontaliera. Diversamente nel caso di trasformazione, il notaio dovrà altresì verificare che siano rispettati i requisiti per la costituzione e iscrizione nel registro delle imprese della società risultante dalla trasformazione, che ha adottato la legge italiana e che sia pervenuto il certificato preliminare alla trasformazione transfrontaliera relativo alla società sottoposta a trasformazione.
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