È possibile disporre di diritti ereditari per contratto?
Esiste il divieto previsto dall’art. 458 c.c. di fare convenzioni per disporre della propria successione, in quanto lo strumento legale per devolvere i propri beni agli eredi è il testamento che per sua natura è unilaterale e revocabile fino all’ultimo giorno di vita.
Ci sono eccezioni al divieto dei patti successori?
Nel nostro ordinamento l’unica eccezione al diritto dei patti successori è il cosiddetto “Patto di famiglia” che può avere ad oggetto esclusivamente aziende o partecipazioni societarie. Con questo contratto l’imprenditore o il proprietario di partecipazioni può scegliere, tra i propri eredi legittimari, il più adatto a proseguire l’attività aziendale e trasferirgli l’azienda, le azioni o le quote, con l’obbligo da parte del o dei prescelti di liquidare in denaro o immobili gli altri legittimari di quanto gli sarebbe spettato come se si aprisse la successione in quel momento, facendo riferimento al valore dei beni aziendali o quote assegnate.
Quali sono i vantaggi del “Patto di famiglia” rispetto al testamento?
Assicurare, con il consenso di tutti i legittimari, il passaggio generazionale che non sia soggetto ad azioni di riduzione o a collazione al momento dell’apertura della successione.
Fiscalmente è conveniente?
Il patto di famiglia sconta le imposte di successione e donazione, ma se il beneficiario del patto si obbliga a proseguire l’attività per cinque anni, l’operazione è esente da imposte.
E se dopo il patto di famiglia nascono nuovi figli?
Questi avranno diritto alla liquidazione della stessa somma attribuita a coloro che hanno partecipato al patto di famiglia maggiorata degli interessi legali.
Il patto di famiglia va bene qualunque sia la dimensione dell’azienda?
Assolutamente sì. Con il “Patto di famiglia” si assicura un passaggio generazionale sicuro e senza intoppi e una libera commerciabilità dell’azienda e delle partecipazioni sociali.
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