“Cosa succede se l’usufruttuario che ha concesso l’immobile ad un terzo muore durante la vigenza del contratto di locazione? Il contratto si estingue o continuerà a produrre effetti? E in questo secondo caso, in capo a chi continuerà a produrre effetti, al nudo proprietario o agli eredi dell’usufruttuario?”
Il nudo proprietario subentrerà in automatico nel contratto che resta valido ed efficace fino al termine originariamente previsto.
L’usufruttuario è un soggetto che può godere e disporre liberamente di una cosa altrui traendone ogni utilità, senza però mutare la destinazione economica del bene stesso (Art. 981 c.c.). Di conseguenza l’usufruttuario può liberamente concedere l’immobile in locazione, senza dover ottenere il preventivo consenso del nudo proprietario.
E’ importante ricordare che la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 c.c.).
A dare una risposta al quesito in esame è l’art. 999 del codice civile che prevede appunto che sia il nudo proprietario (ora pieno proprietario per via dell’estinzione dell’usufrutto) a subentrare nella locazione in automatico nella posizione dell’usufruttuario e il contratto di locazione rimane in essere fino al termine originariamente previsto a condizione che:
- questo termine non ecceda i 5 anni dalla data della morte dell’usufruttuario;
- il contratto di locazione risulti da scrittura privata debitamente registrata all’agenzia delle entrate o da atto pubblico.
Approfondisci l’argomento con i Notai 2021.
Per chiedere una consulenza al notaio più vicino a te visita la nostra pagina https://notai2021.com/chi-siamo/